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Ordinanza — n. 3424/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for appeal under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3424/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lemtaoui El Mostafa inadmissible, ordering him to pay a fine of 3,000 euros. The appellant argued for the application of conditional sentence suspension, but the court found the appeal violated procedural rules regarding the scope of admissible grounds. The decision rests on the fact that the requested benefit was not part of the parties' agreement and does not fit the specific exceptions listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not fall within the strictly enumerated grounds of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty, and if the requested benefit was not the subject of a party agreement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility conditional sentence suspension party agreement requirement Code of Criminal Procedure procedural exhaustion liberazione condizionale pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:. LEMTAOUI EL MOSTAFA nato il 09/11/1989 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Lemtaoui El Molistafa, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena avverso una sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame, e considerando che il beneficio in esame non era oggetto di accordo tra le parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.