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Ordinanza — n. 3423/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or lack interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3423/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeals filed by three defendants against a settlement sentence inadmissible. The defendants argued for a retrial based on procedural flaws and the calculation of the penalty, while the court noted that certain grounds had been waived or lacked legal interest. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects in the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, but are inadmissible for waived grounds or lack of interest regarding the penalty calculation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence waived grounds of appeal lack of legal interest procedural defect in settlement riduzione della pena attenuazione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 loro ascritto in concorso; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 loro ascritto in concorso; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
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Testo completo

nte ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAMA D'ASSISI MASSIMO nato a MESSINA il 30/09/1971 MICALI NUNZIO nato a MESSINA il 16/01/1989 VERNUCCI ANTONINO nato a MESSINA il 21/04/2005 avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FAMA' D'ASSISI Massimo, VAUCCI Antonino e MICALI Nunzio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'Appello di Messina, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto in concorso; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dagli imputati con il Procuratore Generale previa rinuncia agli altri motivi di appello; rilevato che il MICALI ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre gli altri imputati hanno censurato la motivazione lamentando un mancato intervento, eventualmente correttivo, sugli elementi alla base della pena finale ritenuta congrua; ritenuto che debba farsi applicazione, con riferimento a tutte le doglianze prospettate nei ricorsi, del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che la censura inerente il calcolo della pena sia inammissibile non solo perché estranea al novero qui appena richiamato, ma anche per difetto di interesse; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikmmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 Il consiglier tensore DEP05:' T T Il Presidente