Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite specific mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Mignano inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued for specific intent and statutory mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, but the court rejected these claims as abstract and disconnected from the evidence. Consequently, the appeal was dismissed because the grounds were too general and did not address the specific facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal based on vague or generic allegations of specific intent or statutory mitigation is inadmissible if it fails to correlate these claims with the specific evidence and facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNANO CIRO nato a NAPOLI 11 16/11/1964 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Ciro Mignano, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenze del dolo specifico, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso l'esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratta, che non si correlano in alcun modo con la motivazione, laddove, a p. 4, con una motivazione aderente ai dati probatori e non manifestamente illogica, ha ribadito la configurabilità, in capo all'imputato, del dolo di evasione; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena in considerazione del rilevante danno cagionato al'erario, superiore a cinque milioni di euro, e dovendosi comunque rilevare la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.