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Ordinanza — n. 3421/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's special power of attorney declaring withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant, Frikal Adil, formally renounced the appeal via a special power of attorney. Although the defense team had filed the appeal on the defendant's behalf, the subsequent withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal filed by a special power of attorney becomes inadmissible if the principal subsequently declares withdrawal, as the right to appeal is extinguished by the principal's will.

Parole chiave

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special power of attorney withdrawal of appeal inadmissibility of cassation defendant's renunciation court costs and fine conseguenze del ritiro rinuncia al diritto revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brescia, in data 10/07/2025, che ha applicato la pena concordata dal FRIKAL con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia, in data 10/07/2025, che ha applicato la pena concordata dal FRIKAL con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIKAL ADIL nato il 14/04/1986 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FRIKAL Adil - imputato del delitto di detenzione di ingenti quantità di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, in data 10/07/2025, che ha applicato la pena concordata dal FRIKAL con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che i difensori del FRIKAL, in forza di procura speciale ritualmente rilasciata da quest'ultimo, hanno dichiarato in data 01/10/2025 di rinunciare al ricorso (vedi dichiarazione in atti); ritenuto che la rinuncia al ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che appare equo quantificare, in considerazione della comunicazione della rinuncia dopo la fissazione del ricorso, in Euro tremila in favore della Cassa delle Q(mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 'LAS Così deciso in Roma, il 11 dicembre Eln Il Consipfière estensore Il Presidente