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Ordinanza — n. 3420/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory time limits and grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Sola inadmissible because it was lodged outside the specific time limits and grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Sola challenged the sentencing agreement regarding the main penalty and ancillary measures, arguing violations of law, but the Court found these issues did not fall within the narrow exceptions for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and Sola was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed outside the strictly prescribed time limits and grounds, and the appellant is liable for costs and a fine absent fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits sentencing agreement appeal procedural costs liability Cassa delle ammende fine sanzioni pecuniarie motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANGELO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 21/01/2003 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Angelo Sola, che deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (con riguardo alla pena principale, al giudizio di bilanciamento e alle pene accessorie) avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.