Cassation appeal dismissed for lack of adequate motivation regarding habitual offense and money confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe D'Avino's appeal inadmissible due to insufficient motivation in the lower court's judgment. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and the revocation of money confiscation, but the court found these arguments lacked adequate confrontation with the reasoning provided by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 240-bis c.p.: The Court of Cassation requires a specific and adequate confrontation between the appellate court's reasoning and the appellant's arguments; failure to address key points regarding habitual offense or the pertinence of confiscated funds renders the appeal inadmissible for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/11/1962 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che D'AVINO Giuseppe - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al rigetto della richiesta di revoca della confisca del danaro; ritenuto che i motivi difettino di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, e risultino comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che l'abitualità dell'offesa, tale da escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia stata anzitutto motivata con riferimento all'esistenza di due precedenti specifici a carico del ricorrente: elemento rimasto privo di confutazione alcuna da parte della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Konstandin, Rv. 278347 - 01, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente»); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, che si sofferma sulla mancanza di prove circa la pertinenzialità del danaro sequestrato e confiscato al D'AVINO, senza alcun confronto con quanto esposto dalla Corte territoriale in ordine alla riconducibilità dell'intervento ablativo all'art. 240-bis cod. pen. (cfr. sul punto pag. 2 seg. della sentenza impugnata). ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r.rimende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025 Il Consigli" estensore I