Ordinanza — n. 3418/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO ENRICO nato a NAPOLI il 09/09/1988 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Enrico Oliviero, che deduce il vizio di motivazione la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito la falsità oggettiva delle fatture, pacificamente utilizzate nella dichiarazione fiscale presentata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante (fatture analiticamente indicate a p. 3 della sentenza impugnata), posto che le società emittenti erano prive di magazzini, di personale e di strutture organizzative; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena stante l'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è silente, non indicando alcun elemento, diverso dal dato, ex lege neutro, rappresentato dall'incensuratezza, che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3418/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata), posto che le società emittenti erano prive di magazzini, di personale e di strutture organizzative; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena stante l'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è silente, non indicando alcun elemento, diverso dal dato, ex lege neutro, rappresentato dall'incensuratezza, che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO ENRICO nato a NAPOLI il 09/09/1988 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Enrico Oliviero, che deduce il vizio di motivazione la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito la falsità oggettiva delle fatture, pacificamente utilizzate nella dichiarazione fiscale presentata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante (fatture analiticamente indicate a p. 3 della sentenza impugnata), posto che le società emittenti erano prive di magazzini, di personale e di strutture organizzative; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena stante l'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è silente, non indicando alcun elemento, diverso dal dato, ex lege neutro, rappresentato dall'incensuratezza, che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025