Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for appeal under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gjika Feliks inadmissible because it was lodged outside the specific time limits and grounds permitted by law. Feliks argued for violations of legal provisions and defects in reasoning regarding a sentence based on a plea agreement, but these claims did not align with the narrow exceptions for cassation appeals. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit under the statutory framework, resulting in a dismissal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not fall within the strictly defined grounds of the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJIKA FELIKS nato il 25/01/1994 avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Gjika Feliks, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso una sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.