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Ordinanza — n. 3415/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural delay; appeal filed after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 17, 2025, exceeding the statutory deadline of March 24, 2025. The appellant, Kabali Valon, was convicted of illegal cocaine possession, and the appeal was submitted late despite the lower court's notice requiring submission by February 7, 2025. The court ruled that the appeal was untimely under the Criminal Procedure Code, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3; Art. 585, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the forty-five-day period prescribed by law is inadmissible, regardless of any extended deadlines applicable to absent defendants in non-participated proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal procedural delay statutory deadline inadmissible appeal Criminal Procedure Code termini di ricorso tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025
sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABALI VALON nato il 03/04/1991 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che KABALI Valon - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/11/2024, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Lanciano; ritenuto che assuma rilievo preliminare ed assorbente, rispetto alla disamina dei motivi di ricorso, la tardività di quest'ultimo, proposto in data 17/04/2025 laddove invece il termine per proporre impugnazione è scaduto in data 24/03/2025; ritenuto infatti che l'avvenuto rispetto del termine per il deposito della motivazione, indicato nel dispositivo della sentenza impugnata (entro il 07/02/2025: sentenza depositata il 23/12/2024), ha determinato il decorso del termine di quarantacinque giorni previsti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., per proporre impugnazione: termine spirato, come detto, in data 24/03/2025; ritenuto di dover aggiungere, solo per completezza, che alla data del deposito del ricorso risulterebbe ampiamente scaduto anche il termine aumentato ai sensi del comma 1-bis del predetto art. 585: termine comunque inapplicabile al caso di specie, essendo il giudizio di appello stato trattato con rito cartolare (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01:

«in tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Rtnmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle .ffemende. Così deciso in Ro