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Ordinanza — n. 3413/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as factually repetitive and lacks legal error, ordering fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated factual grievances already rejected by the lower court. The appellant argued for a new trial regarding tax evasion charges, but the court found the new arguments lacked novelty and were based on the same false invoices. Consequently, the court ruled that no legal error existed in the previous dismissal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates factual censure already rejected by a decision immune from legal error and manifest illogicity.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts tax evasion charges false invoices procedural costs legal error absence Cassazione ordinanza elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Marco Stefano Andrea Longo, con la quale, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, si chiede che il ricorso medesimo sia trasmesso alla terza Sezione per la trattazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Marco Stefano Andrea Longo, con la quale, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, si chiede che il ricorso medesimo sia trasmesso alla terza Sezione per la trattazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFINI SALVATORE nato a CATANIA il 10/03/1949 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Pandolfini, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento alle sole fatture emesse nei confronti della All fori Energy s.r.I., è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito:

a) la falsità oggettiva delle fatture, posto che:

1) in esse era indicata, quale prestazione, l'istallazione di collettori solari, mentre l'Ares s.r.l. - ossia il soggetto che avrebbe dovuto effettuare detta prestazione - aveva, come oggetto sociale, la fabbricazione di macchine per la pulizia industriale;

2) le fatture, al pari delle altre, erano prive di documentazione sottostante (contratti, mail tra le due compagini indicative dell'attività espleta);

3) la Ares non aveva dipendenti, né mezzi e strutture per eseguire dette installazione;

b) la riferibilità all'imputato delle fatture in esame, in quanto:

1) le fatture indicavano la partita iva e l'iban della società gestita dell'imputato, del resto proprio come tutte le altre fatture mendaci oggetto di contestazione;

2) il corrispettivo, una volta accreditato sul c.c. di Ares, veniva immediatamente girato ad altre società o enti sempre riferibili al Pandolfini;

c) la sussistenza del dolo specifico di evasione, desunto, in maniera non implausibile sul piano logico, dall'entità dell'imposta evase, dalla precedente emissione di molteplici fatture fasulle, dalla durata e della ripetizione nel tempo della condotta, dal collegamento con altre società riferibili all'imputato, beneficiarie degli importi indicati nella false fatture, dalla totale omissione degli adempimenti contabili e fiscali; vista la memoria redatta dal difensore, avv. Marco Stefano Andrea Longo, con la quale, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, si chiede che il ricorso medesimo sia trasmesso alla terza Sezione per la trattazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2