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Ordinanza — n. 3410/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on false declaration for citizenship income due to effective benefit receipt despite missing signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that a missing signature invalidated the false declaration charge. The defendant argued the lack of a physical signature rendered the act non-existent, but the court found the telematic request was formally accepted and triggered the actual payment of benefits. Consequently, the court applied the principle that an invalid but effective act constitutes a crime of false declaration, rejecting the defense's arguments as reiterated and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.l. 28/01/2019 n. 4; Art. 65 comma 1 d.lgs. 7/03/2005 n. 82: A false declaration constitutes a crime even if the document lacks the required formal signature, provided the act was not nonexistent and produced legal effects such as the disbursement of public benefits.

Parole chiave

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false declaration crime income support benefits telematic submission validity missing signature effect invalid but effective act cassation inadmissibility public administration digital code requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.
Art. 65 comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs.
Art. 479 cod. pen.
286736 - 01, la quale, in motivazione, ha tra l'altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.
art. 479 cod. pen
286736 - 01, la quale, in motivazione, ha tra l'altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza
codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio» (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv.
Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella
Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv.
Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa
165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv.
Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, Barone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIARDO CONCETTA nato a GELA il 26/10/1972 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LIARDO Concetta - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato (sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Gela; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, difettando in atti la prova della sottoscrizione della domanda di accesso al beneficio da parte della LIARDO; ritenuto che tale ordine di rilievi sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, dovendo darsi seguito, nella fattispecie in esame, all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio» (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01, la quale, in motivazione, ha tra l'altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.

è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, Barone); ritenuto in particolare, con riferimento al caso di specie, che assuma rilievo, da un lato, il fatto che la domanda della LIARDO, inoltrata per via telematica, è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S., ed ha costituito il presupposto per l'erogazione, effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza in misura superiore a quanto sarebbe spettato in caso di rituale dichiarazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); altrettanta rilevanza, d'altro lato, va conferita al fatto che la LIARDO, nel proprio interrogatorio, ha riferito di aver sottoscritto la domanda, stampata dall'addetto al patronato dopo la sua compilazione, e di aver comunque avuto consapevolezza non solo dello stato detentivo del coniuge al momento della domanda, ma anche degli obblighi dichiarativi su di lei gravanti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, in tale contesto di acclarata riconducibilità alla LIARDO della domanda presentata all'INPS, sia del tutto irrilevante la mancata acquisizione agli atti del foglio sottoscritto dalla ricorrente, e sia altrettanto ultroneo ogni accertamento sul fatto che la sottoscrizione manuale fosse o meno da riferire all'incarico conferito all'ente presentatore; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle kmmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle iitrnmende.