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Ordinanza — n. 3405/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual reiteration and post-sentencing prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3405/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that merely reiterated facts already proven by the lower court. The appellant's claim of prescription was dismissed because the statute of limitations expired after the contested judgment was issued. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: Appeals reiterating factual content already ruled upon or asserting prescription occurring post-judgment are inadmissible, and courts must assess whether the lower court's reasoning satisfies statutory motivation requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual reiteration bar statute of limitations timing penal responsibility dolo court of cassation review imposizione di un gruppo di società regime fiscale comune delle imprese tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
237402); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
237402); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
(Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOALINI SERGIO nato a RO il 17/06/1947 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Sergio Boalini, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del dolo specifico, posto che l'imputato apriva e chiudeva le società, tutte aventi la medesima ragione sociale, in tempi rapidi, ciò che è stato ritenuto indicativo, in maniera non implausibile sul piano logico, della volontà di creare una confusione contabile, amministrativa e finanziaria funzionale alla commissione di illeciti tributaria, come confermato dalla realizzazione dei fatti di cui ai capi 10) e 11), non oggetto di contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, il reato si è prescritto il 29 aprile 2025, ossia dopo la deliberazione della sentenza impugnata, avvenuta 1117 aprile 2025, dovendosi ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, come nella specie, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato che il terzo motivo, che censura la determinazione della pena base, è inammissibile, avendo la Corte di merito stimata "equa" la pena di un anno di reclusione - di poco superiore al minino, fissato in sei mesi, e di gran lunga inferiore al massimo, pari a cinque anni - locuzione che, in casi del genere, in cui la sanzione è inferiore al medio edittale, soddisfa il prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre