Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and violation of the principle of correlation between accusation and judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cristian Cavazzoni inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a violation of the principle of correlation between the accusation and the judgment, claiming the conviction for using invoices for subjectively non-existent operations should not apply when the invoices were for objectively non-existent operations. The court rejected this, citing established precedent that the fraud offense under Article 2 of D.Lgs. 74/2000 does not distinguish between objectively and subjectively non-existent operations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; The principle of correlation between accusation and judgment is not violated when an accused is convicted for using invoices concerning non-existent operations, as the statute does not distinguish between objectively and subjectively non-existent operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZONI CRISTIAN nato a REGGIO NELL'EMILIA il 22/08/1975 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che CAVAZZONI Cristian, imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Reggio Emilia; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; ritenuto che il primo ordine di rilievi sia del tutto generico, perché privo di adeguata confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, oltre che volto a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è in questa sede precluso; ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (affermato in tema di dichiarazione fraudolenta, ma certamente applicabile anche alla "speculare" imputazione di emissione di fatture contestata al ricorrente) secondo cui «non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (così ad es.
Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 - 01, secondo la quale «l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle rmende P.Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4ynmende. Così deciso