Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected arguments regarding building liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeals by Natale Curia and Giuseppe Murrone inadmissible for reiterating previously rejected legal arguments. The lower court correctly determined that the building structure lacked precarious nature based on its substantial size, protective function against weather, and the rejection of all required permits. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a €3,000 fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if it reiterates censes already rejected with error-free reasoning, and the appellant is liable for costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURIA NATALE nato a ROSSANO il 05/10/1964 MURRONE GIUSEPPE nato a CARIATI il 29/10/1984 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Natale Curia e di Giuseppe Murrone, che deduce, con tre motivi esaminabili congiuntamente essendo collegati, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett.
c) d.P.R. n. 380 del 2011, è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito, nel ribadire le conclusioni assunte dal Tribunale, correttamente ritenuto che il manufatto non aveva natura precaria - la quale non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636 - 01;
Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini, Rv. 234325 - 01) - in considerazione della mole del manufatto e della sua destinazione a protezione dagli agenti atmosferici, con porte e finestre, e del fatto che le autorizzazioni richieste, così come la Scia, erano state tutte rigettate dagli organi preposti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.