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Ordinanza — n. 3399/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding sentencing motivation in a minor penalty case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to motivate the sentence. The defendant argued the sentencing lacked specific reasoning under Article 133 of the Penal Code, while the appellate court had already considered the defendant's evasion and inability to repay debts. The Supreme Court ruled that since the penalty was only slightly above the minimum statutory limit, the lower court's reference to the defendant's financial history was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When the imposed penalty is only slightly above the minimum statutory limit, the court's reference to the defendant's specific financial history and evasion constitutes sufficient motivation without requiring a separate detailed analysis of subjective and objective criteria.

Parole chiave

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sentencing motivation minor penalty Article 133 Penal Code inadmissibility financial history evasion appellate review proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTER ROMANO nato a URGNANO il 10/09/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CUTER Romano - imputato del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di amministratore di fatto della HC ITALY s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/01/2025, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); laddove invece la Corte d'Appello, pur trattandosi di una pena di poco superiore al minimo edittale, ha compiutamente e tutt'altro che illogicamente richiamato la considerevole entità dell'evasione accertata, e l'impossibilità di prendere una seconda volta in considerazione l'attivarsi del CUTER per ripianare l'esposizione debitoria, trattandosi di elemento già preso in considerazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende. Così deciso in Roma, il