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Ordinanza — n. 3398/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific reasoning regarding a sentence slightly above the minimum statutory penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court failed to provide specific reasoning for the sentence, but the court found this claim unfounded. The appellate court had already sufficiently addressed the subjective and objective criteria for a penalty slightly above the minimum statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Only the imposition of a base penalty equal to or higher than the average statutory minimum requires specific reasoning regarding the subjective and objective criteria listed in Article 133 of the Penal Code, evaluated and appreciated in light of the educational, retributive, and preventive functions of the penalty.

Parole chiave

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pena di giustizia rito abbreviato vizio di motivazione medio edittale funzione rieducativa modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato che ZAGAGLIA Devis - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di amministratore di fatto della HC ITALY s.r.l.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAGLIA DEVIS nato a CARPI il 25/02/1972 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ZAGAGLIA Devis - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di amministratore di fatto della HC ITALY s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2025, con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); laddove invece la Corte d'Appello, pur trattandosi di una pena di poco superiore al minimo edittale, ha compiutamente e tutt'altro che illogicamente richiamato il carattere perdurante della condotta, relativa ad un considerevole numero di fatture riferite ad una pluralità di anni; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dellemmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 0\rn me nde. Così deciso in Roma, il 11