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Ordinanza — n. 3396/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing prior property crimes as evidence of higher criminal capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3396/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Ciro D'Ambrosio inadmissible due to its generic nature and failure to substantiate arguments for mitigated punishment. The appellant claimed a violation of law regarding the exclusion of recidivism and denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, while the court noted his extensive history of property crimes like fraud and robbery. Consequently, the court ruled that his new offense indicated greater criminal capacity rather than being an isolated event, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific elements justifying mitigation and contradicts the court's finding that prior crimes demonstrate increased criminal capacity.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity defect recidivism exclusion mitigating circumstances criminal capacity property crimes procedural penalty attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO CIRO nato a NAPOLI 11 15/07/1956 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ciro D'Ambrosio, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove, per un verso, ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva in considerazione dei numerosi e allarmanti precedenti penali per reati contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina), sicché il nuovo reato, lungi dal costituire un evento occasionale, è stato ritenuto, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, indicativo di una maggiore capacità criminale, posto che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto dissuasivo, e, per altro verso, ha individuato negli indicati precedenti penali un elemento ostativo all'applicazione delle attenuanti in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.