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Ordinanza — n. 3391/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new evidence regarding witness credibility and tax evasion thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andretta Antonia inadmissible, rejecting arguments regarding witness superfluity and tax evasion thresholds. The court found the grievances repetitive of previously dismissed issues and noted that financial crisis details must rely on mandatory accounting documents rather than testimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000: Appeals based on repetitive grounds or lack of new evidence are inadmissible, and tax evasion thresholds must be evaluated against mandatory accounting records rather than witness testimony.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds witness superfluity tax evasion threshold accounting documents procedural costs Cassation review indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Valerio Izzo, che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - il quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai delitti previsti dal d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
74 del 2000 con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Valerio Izzo, che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani, Rv. 266570
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRETTA ANTONIA nato a NAPOLI il 29/09/1933 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andretta Antonia, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di superfluità della teste Lucia De Domenico, è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito spiegato, in maniera esaustiva e persuasiva (cfr. p. 4-5 della sentenza impugnata), detta valutazione, peraltro già espressa dal Tribunale, evidenziando, in primo luogo, la non persuasività della tesi difensiva, qui ribadita, secondo cui i due testimoni già sentiti erano dipendenti di altre imprese del gruppo Pecorilla, mentre la Di Domenico era l'unica dipendente della società Incanti s.r.I., posto che quest'ultima società, amministrata dall'imputata, madre dei germani Pecorilla, nel 2016 - ossia in periodo in contestazione - aveva incorporato le società II tempo Prezioso e il Punto d'oro, amministrate dai figli della Andretta, sicché i due testimoni, dipendenti di altre società dello stesso gruppo Pecorilla, erano perfettamente a conoscenza della crisi di liquidità della Incanti s.r.I., riferendo che essa era dipesa da una riduzione della vendita e dalla cattiva gestione della crisi del settore orafo; in secondo luogo, che ove la difesa avesse voluto introdurre elementi più specifici atti ad illustrate la ragioni della crisi di liquidità della Incanti, avrebbe dovuto ricorrere a prove documentali, e non già testimoniali, dal momento che detta crisi, per sua natura, deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie e dalla dichiarazioni fiscali; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile essendo reiterativo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione aderente al dato normativo, avendo ravvisato nell'entità dell'imposta evasa, pari a 269.269 euro - e quindi superiore alla soglia di 19.269 euro - un elemento ostativo ai fini della qualificazione dell'offesa in termini di "speciale tenuità", valutazione che certamente non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 - come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - il quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, in modo prevalente, tra l'altro "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità", laddove, per meritare di l'appellativo di particolare tenuità, detto scostamento deve avere carattere minimale, ossia vicinissimo alla soglia di punibilità fissata dal legislatore ad euro 250.000 (cfr.

Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570 - 01); vista la memoria del difensore, avv. Valerio Izzo, che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il