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Ordinanza — n. 3386/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for factual re-evaluation and lack of interest regarding suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued for a factual re-evaluation of criminal responsibility and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments exceeded the scope of permissible cassation review. The court ruled that the lower court's findings were based on direct observation and that the request for a suspended sentence was legally impossible due to prior suspensions and the severity of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 164 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of factual evidence or if the request for a suspended sentence is legally impossible due to statutory limits or prior suspensions, rendering the cassation remedy devoid of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation suspended sentence limits lack of interest criminal responsibility mitigating circumstances legal costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, confeziona censure di contenuto fattuale, tese a una rivalutazione dei dati probatori, che esulano dal perimetro segnato dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
256314 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
256314 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv.
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv.
Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone
276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIACONO ONOFRIO nato a RICADI 1115/02/1944 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; A Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Onofrio Loiacono, che censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e la violazione dell'art. 192, comma 2. cod. proc. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, confeziona censure di contenuto fattuale, tese a una rivalutazione dei dati probatori, che esulano dal perimetro segnato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ribadito, con un percorso argomentativo non manifestamente illogico, l'affermazione della penale responsabilità sulla base di quanto direttamente caduto sotto la diretta osservazione degli operanti, che avevano notato un'intesa colonna di fumo provenire dalla zona adiacente la spiaggia, nei pressi della struttura alberghiera di proprietà dell'imputato, e, colà recatisi, sorpresero il Loiacono che, alla vista dei carabinieri, stava cercando di allontanare i rifiuti in modo da spegnere le fiamme; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena stante l'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è silente, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; sotto altro profilo, quanto alla censura relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta della sospensione condizionale, si osserva che tale richiesta è manifestamente infondata, stante la misura della pena inflitta, pari a due anni di reclusione, e del fatto che l'imputato ha già in precedenza usufruito di sospensione anche con riguardo alla pena detentiva, in relazione alla sentenza emessa dalla Pretura di Tropea del 29 aprile 1988, sicché il beneficio non è concedibile per il superamento del limite di pena fissato dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., dovendosi, al proposito, ribadire che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis, cfr.

Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento / consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il