Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific legal or factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Dante Attilio Mancuso inadmissible because it relied on generic and abstract arguments devoid of specific legal or factual grounds. The appellant claimed a defect in the lower court's reasoning, but the court found these assertions did not correlate with the contested judgment's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a 3,000 euro fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of generic and abstract arguments lacking specific legal or factual reasons that correlate with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO DANTE ATTILIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 10/04/1995 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Dante Attilio Mancuso, che deduce il vizio di motivazione in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello, è inammissibile perché prospetta deduzione del tutto generiche ed astratte, essendo prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, né si correlano in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.