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Ordinanza — n. 3382/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3382/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTEZZI MASSIMO nato a BRESCIA il 02/01/1967 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Battezzi, che censura la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non essere l'imputato obbligato a presentare la dichiarazione, è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza di tale obbligo, stante la pacifica esistenza di una società di fatto tra gli associati per delinquere, finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, sicché i redditi in questione, ancorché provento di reato - come già affermato da questa Sezione, pur con riferimento alla fattispecie ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - dovevano essere dichiarati al fisco, posto che il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l'incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di redditi provento da reato, senza che il contribuente possa invocare a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere, che ha valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 — 03); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 53 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.

Parole chiave

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dichiarazione dei redditi complicità in sottrazione d'imposta denuncia spontanea diritto di non autoincriminarsi assoggettamento del contribuente dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
art. 616 cod. proc. pen
287384 — 03); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTEZZI MASSIMO nato a BRESCIA il 02/01/1967 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Battezzi, che censura la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non essere l'imputato obbligato a presentare la dichiarazione, è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza di tale obbligo, stante la pacifica esistenza di una società di fatto tra gli associati per delinquere, finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, sicché i redditi in questione, ancorché provento di reato - come già affermato da questa Sezione, pur con riferimento alla fattispecie ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - dovevano essere dichiarati al fisco, posto che il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l'incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di redditi provento da reato, senza che il contribuente possa invocare a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere, che ha valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 — 03); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.