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Ordinanza — n. 3378/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney lacking special qualification for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney signing the petition was not enrolled in the special barroll for higher courts. Although the lower court had converted the appeal into a cassation request, the Court held that the lack of specific qualification renders the petition void regardless of the procedural conversion. Consequently, the appellant was ordered to pay the associated court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 593 c.p.p.: The signature of a defense attorney not enrolled in the special barroll for higher courts renders a cassation appeal inadmissible, even if the appeal was erroneously filed and subsequently converted into a cassation request.

Parole chiave

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defense attorney qualification special barroll higher courts cassation appeal inadmissibility procedural conversion appeal criminal procedure code difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 593 c.p.p.
380 del 2001 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo: impugnazione trasmessa dalla Corte territoriale, ai sensi dell' ex art. 593, comma 3, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANA NUNZIO SALVATORE nato a VILLABATE il 24/08/1957 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MORANA Nunzio Salvatore - imputato dei reati di cui agli artt. 64 ss. (capo b) e 93 ss. (capo c) del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo: impugnazione trasmessa dalla Corte territoriale, ai sensi dell' ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., a questa Suprema Corte; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perchè sottoscritto da un difensore (avv. Giuseppe Abbate del Foro di Palermo) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre Il Consigli reiestensore Il President