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Ordinanza — n. 3370/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3370/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO LUIGI nato a NAPOLI il 27/06/1957 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che BIANCO Luigi - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva, ritualmente richiesta dal BIANCO; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, avendo tra l'altro richiamato: l'avvenuta sottoscrizione del modulo da parte del BIANCO, ammessa anche da quest'ultimo; l'irrilevanza della mancata acquisizione del corrispondente modulo cartaceo; la chiara indicazione, nel modulo, del rilievo ostativo di eventuali condanne per associazione mafiosa; l'insussistenza di riscontri alla tesi difensiva secondo cui il BIANCO si sarebbe già servito presso il medesimo CAF, che era quindi in possesso dei suoi dati.

Regesto Legislator

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art. 5 cod. pen; Ordinanza — n. 3370/2026 — snpen · Corte di Cassazione: reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva, ritualmente richiesta dal BIANCO; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, avendo tra l'altro richiamato: l'avvenuta sottoscrizione del modulo da parte del BIANCO, ammessa anche da quest'ultimo; l'irrilevanza della mancata acquisizione del corrispondente modulo cartaceo; la chiara indicazione, nel modulo, del rilievo ostativo di eventuali condanne per associazione mafiosa; l'insussistenza di riscontri alla tesi difensiva secondo cui il BIANCO si sarebbe già servito presso il medesimo CAF, che era quindi in possesso dei suoi dati.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena attenuazione libera della pena sanzioni penali esenzione dalla pena capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 5 cod. pen
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO LUIGI nato a NAPOLI il 27/06/1957 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BIANCO Luigi - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva, ritualmente richiesta dal BIANCO; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, avendo tra l'altro richiamato: l'avvenuta sottoscrizione del modulo da parte del BIANCO, ammessa anche da quest'ultimo; l'irrilevanza della mancata acquisizione del corrispondente modulo cartaceo; la chiara indicazione, nel modulo, del rilievo ostativo di eventuali condanne per associazione mafiosa; l'insussistenza di riscontri alla tesi difensiva secondo cui il BIANCO si sarebbe già servito presso il medesimo CAF, che era quindi in possesso dei suoi dati.

Con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte d'Appello ha poi correttamente richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, incensurabilmente motivata con precipuo riferimento ai gravi precedenti a carico e al fatto che il BIANCO, al momento della domanda, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; ritenuto altresì che, in tale quadro, anche la prognosi di inidoneità delle pene sostitutive ad assicurare le finalità rieducative e preventive, doverosamente formulata dalla Corte d'Appello con riferimento alla concreta fattispecie, sia immune da criticità deducibili in questa sede (essendo manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui l'imputato dovrebbe ritenersi sostanzialmente titolare di un diritto alla sostituzione, in presenza di una pena detentiva di breve durata e della "idoneità della misura richiesta rispetto alla finalità sanzionatoria": cfr. pag. 6 del ricorso); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle immende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle t5f1mende. Così