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Ordinanza — n. 3365/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense counsel was unqualified to appear before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defense counsel who signed the documents was not enrolled in the special barroll for higher courts. Although the lower court had converted the appeal into a cassation request, the lack of the lawyer's qualification remained a fatal defect under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The signature of a defense counsel not enrolled in the special barroll for higher courts renders a cassation appeal inadmissible, even if originally filed as an appeal and subsequently converted.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified counsel special barroll cassation conversion Article 613 c.p.p. revoca dell'opposizione tempestività dell'istanza di ricusazione rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 727 cod. pen
Rilevato che BARSAN Aurei e VISAN Camelia Laura - imputati del reato di cui all'art. 727 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARSAN AUREL nato il 11/06/1972 VISAN CAMELIA LAURA nato il 17/07/1970 avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BARSAN Aurei e VISAN Camelia Laura - imputati del reato di cui all'art. 727 cod. pen. - hanno proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte di Appello di Venezia, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. a questa Suprema Corte, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei loro confronti dal Tribunale di Padova; rilevato che, in data 13/11/2025, il difensore e procuratore speciale dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi; ritenuto peraltro che, nella specie, operi una causa di inammissibilità originaria dei ricorsi, sottoscritti ad opera di un difensore (avv.

Leonardo De Luca del Foro di Venezia) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione. Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000.

In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ckrnmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre Il Consigrer 'estensore Il Presi