Italian Supreme Court dismisses appeals regarding evidence evaluation and attempted extortion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Capogna and Pantaleo inadmissible due to improper legal grounds and lack of specificity. The defense argued for a violation of evidence evaluation rules and non-prosecution causes, but the court ruled that credibility assessments are factual matters reserved for lower courts. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet statutory requirements for admissibility at this level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals challenging the evaluation of documentary evidence or the credibility of the victim cannot be raised as violations of law, as such assessments are factual matters exclusive to the court of first instance unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOGNA NICOLA nato a ANDRIA il 06/10/1967 PANTALEO TOBIA nato a ANDRIA il 08/08/1966 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Nicola Capogna e Tobia Pantaleo, proposti con il medesimo atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge, in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. (per erronea valutazione delle prove dichiarative documentali e degli esiti investigativi), nonché vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, preliminarmente deve ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dei). 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04); che, inoltre, le suddette doglianze avanzate dalla difesa, riproducendo rilievi già svolti in appello e congruamente respinti dalla Corte territoriale, risultano volte a contestare la decisione dei giudici di merito, ritenendola fondata su un apprezzamento asseritamente errato delle risultanze processuali; che, in particolare, deve ribadirsi come fuoriesca dal perimetro valutativo e cognitivo ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); che, dunque, nel caso di specie, deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano posto a fondamento del loro convincimento, in merito all'integrazione del reato di tentata estorsione da parte degli imputati, una logica e lineare motivazione esente da vizi censurabili in questa sede con cui le argomentazioni del ricorso risultano non confrontarsi effettivamente, con conseguente difetto di aspecificità (si vedano le pagg. 2-6 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, trattandosi della fattispecie tentata di cui all'art. 629 cod. pen., il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta precluso dal disposto normativo di cui all'art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dell'a Cassa delle ammende; ritenuto che debba essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che non hanno apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitate le stesse a chiedere il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila O-seti-R-0 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulla richiesta di liquidazione delle spese delle partAcivilk / ) Così