Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it merely reproduces merit court's factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the evidentiary value assigned to a photographic recognition performed by the injured party. The court ruled this argument was merely a reproduction of the lower court's already examined and rejected censorship profiles, exceeding the appellate court's power to re-evaluate factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the lower court's decision without providing new arguments, as the evaluation of factual elements is exclusively reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/06/1987 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valenza probatoria attribuita al "riconoscimento fotografico" effettuato dalla persona offesa, non è consentito in sede di legittimità in quanto, si presenta come meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed è altresì teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 202