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Ordinanza — n. 3158/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected appellate arguments without new specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3158/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Alessia Genovese inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The court held that an appeal must offer a specific, argumentative critique addressing the reasoning of the lower decision, not just restate previous grievances. Consequently, the appeal was dismissed, and Genovese was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it reiterates previously rejected arguments without presenting new specific grounds of fact or law that directly counter the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments specificity requirement c.p.p. procedural law court costs award divieto di demolizione costruzioni non autorizzate violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002
Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013
221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE ALESSIA nato a MESSINA il 10/12/1983 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessia Genovese; considerato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle censure già proposte in appello e motivamente disattese dalla Corte territoriale; si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre