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Ordinanza — n. 3156/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for credit card misuse citing lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fouad Bourjamoune inadmissible, rejecting his arguments regarding the conviction for credit card misuse. The appellant's claims were deemed merely repetitive of issues already correctly examined and dismissed by the Court of Appeal without new specific grounds. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the gravity of the offense and the defendant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 493-ter c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals that merely reiterate arguments already examined by the lower court without presenting new specific grounds or distinct legal issues are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments credit card misuse lack of specificity criminal record Court of Cassazione procedural dismissal revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 493-ter c.p.
Art. 131-bis c.p.
262965 - 01); che, con specifico riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 493-ter cod. pen
art. 131-bis cod. pen
262965 - 01); che, con specifico riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv.
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye
Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao
(Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURJAMOUNE FOUAD nato il 26/04/1998 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fouad Bourjamoune; considerato che i tre motivi di ricorso sono tutti meramente reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione, immune da vizi (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che si collega a quella, più ampia, del primo giudice, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, in particolare, la prima censura, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. ascrittogli, fuoriesce dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, essendo volta a prospettare un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito per giungere al loro convincimento (cfr. per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); che, con specifico riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve rilevarsi che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo, là dove hanno ritenuto la non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ponendo a base del diniego la gravità della vicenda e la presenza a carico dell'odierno ricorrente di più precedenti specifici, da cui, conformemente al terzo comma della suddetta norma, è desumibile l'abitualità della condotta; che, infine, per quanto attiene all'ultimo motivo di ricorso, deve sottolinearsi che i giudici di appello, da un lato, ai fini della non configurabilità della speciale tenuità del danno patrimoniale, hanno evidenziato la non esiguità della somma di cui l'imputato ha usufruito utilizzando indebitamente il bancomat (cfr.

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791), tenuto anche conto che «Il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale. (Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01); e, dall'altro lato, hanno indicato quali cause ostative, ai fini della applicabilità delle attenuanti generiche, l'assenza di elementi meritevoli di positiva valutazione e la negativa personalità dell'odierno ricorrente, derivante dai precedenti penali, anche specifici a suo carico (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso .e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso