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Ordinanza — n. 3155/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3155/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTUZI MARCO nato a FERMO il 07/05/1976 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letti il ricorso e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. proposti nell'interesse di Marco Fantuzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di. legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità "frazionata" delle dichiarazioni della parte offesa e travisamento di prove in atti, con conseguente violazione della regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, invero, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità, essendo riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale - con una lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 5 - 12 della impugnata sentenza), che si richiama alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza del giudice di primo grado - risultano anche volte a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali, fuoriuscendo così dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (vedi per tutte:

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3155/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. proc. pen. proposti nell'interesse di Marco Fantuzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di. legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità "frazionata" delle dichiarazioni della parte offesa e travisamento di prove in atti, con conseguente violazione della regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, invero, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità, essendo riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale - con una lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 5 - 12 della impugnata sentenza), che si richiama alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza del giudice di primo grado - risultano anche volte a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali, fuoriuscendo così dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (vedi per tutte:

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena grave tentazione reato di poca entità caso poco grave sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Letti il ricorso e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTUZI MARCO nato a FERMO il 07/05/1976 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. proposti nell'interesse di Marco Fantuzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di. legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità "frazionata" delle dichiarazioni della parte offesa e travisamento di prove in atti, con conseguente violazione della regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, invero, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità, essendo riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale - con una lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 5 - 12 della impugnata sentenza), che si richiama alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza del giudice di primo grado - risultano anche volte a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali, fuoriuscendo così dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (vedi per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, a fronte delle logiche e corrette argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego della richiesta (si vedano le pagg. 12 e 13), tenuto conto che la valutazione in ordine alla configurabilità della lieve entità dell'estorsione costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5