Cassation Court dismisses appeal regarding property damage to prison facilities as a public service offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims that the property damage case required a private complaint or constituted a non-punishable minor offense. The court found the damage to prison facilities falls under public prosecution statutes and that the appellant's prior record and the severity of the act precluded any claim of particular triviality. Consequently, the lower court's application of the law was upheld without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, second comma, n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Damage to property used by public administration is prosecuted ex officio; particular triviality is discretionary and barred by prior similar convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIEDE AYOBE nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayobe Labiede; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 2, 120 e 635 cod. pen., art. 529 cod. proc. pen. e all'art. 1, comma 1, lett.
b) del D.Igs. n. 31 del 19 marzo 2024, per mancata declaratoria di non procedibilità per difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto, come già correttamente osservato dai giudici di appello (si veda pag. 4 dell'impugnata sentenza), nel caso di specie, il delitto ascritto all'odierno ricorrente risulta perseguibile d'ufficio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 7, cod. pen., trattandosi di danneggiamento di "beni destinati a pubblico servizio" in quanto perpetrato su beni in uso all'amministrazione penitenziaria (cfr.
Sez. 2, n. 32021 del 11/09/2025, Rv. 288576 - 01; Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto - posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno - deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo ostative alla configurabilità della causa di non punibilità in esame: l'entità del danno cagionato, la gravità della condotta, i motivi dell'azione, nonché l'abitualità della condotta, desumibile dall'essere l'odierno ricorrente gravato da precedenti per reati della stessa indole posti in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dic