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Ordinanza — n. 3152/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3152/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ilaria Valori and Marco Cicconi inadmissible. The appellants argued the lower court's decision lacked proper motivation, but the court found their grounds were too generic to identify specific grievances. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the statutory requirement for specific factual and legal arguments necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals must specify factual and legal grounds; generic arguments lacking concrete specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement lack of motivation codice di procedura penale generic arguments judicial review limits costs of appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALORI ILARIA nato a SAN SEVERINO MARCHE il 24/04/1988 CICCONI MARCO nato a MACERATA il 06/01/1977 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ilaria Valori e Marco Cicconi, con il medesimo atto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, va sottolineato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb