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Ordinanza — n. 3148/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected first-instance arguments without new specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ciro Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that all arguments in the appeal merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without addressing the specific reasons for their dismissal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal requirement of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower instance without presenting new specific grounds of fact or law, and civil party requests filed after the statutory deadline are rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments specificity requirement civil party request statutory deadline court costs criminal procedure istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
254584); considerato che, in particolare quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio condivide la.giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 611 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002
Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013
221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. 6 n. 27322 del 14/04/2008
Sez. 3 n. 8382 del 22/01/2008
Sez. 6 n. 443 del 04/11/2004
Sez. 3 n. 3348 del 13/11/2003
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 19/06/1966 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Esposito; considerato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle censure già proposte in appello e motivamente disattese dalla Corte territoriale; si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584); considerato che, in particolare quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio condivide la.giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; peraltro, questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, come già aveva fatto il giudice di primo grado, elencando i riscontri alle dichiarazioni della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile, in quanto tardivamente proposta, oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulla richiesta di rifusione delle spese della parte civile Così d