Cassation appeal dismissed for lack of novelty regarding prior appellate court rulings on theft and attempted receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the three grounds raised by the appellant were merely repetitive of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The appellant contested the conviction for theft and attempted receipt, arguing violations of law regarding subjective elements and sentencing mitigation, but the court found these points lacked specificity. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal debate and was therefore inadmissible under established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new specific legal issues are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPERI RICCARDO FILIPPO nato a CATANIA il 12/01/1987 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Filippo Samperi; considerato che i tre motivi di cui si compone il ricorso — con cui si contesta, vizio di violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., il primo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, il secondo, e vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., il terzo — risultano tutti meramente reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con una congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza), richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.