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Ordinanza — n. 3143/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to recidiva aggravating the limitation period under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Bussaglia inadmissible, rejecting his claim that the crime had expired before the judgment. The appellant argued for extinction of the offense based on prescription, but the court found the repeated recidiva significantly extended the limitation period under Articles 157 and 161 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the crime remained unprescribed and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.: The repeated recidiva acts as a special aggravating circumstance that extends both the base limitation period and the duration of any extensions, thereby preventing the extinction of the crime through prescription.

Parole chiave

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criminal prescription repeated recidiva limitation period extension extinction of crime Italian Penal Code abuso di un impianto per l'elaborazione di dati danneggiamento di dati sistema di informazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2 cod. pen.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce'
(Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSAGLIA ALESSANDRO (CUI 005G253) nato a ROMA il 06/06/1975 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Bussaglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla emissione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specie, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01;

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01;) e, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta essersi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.