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Ordinanza — n. 3141/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted robbery conviction for lack of new specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3141/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a change in the legal characterization of the facts and the application of a mitigating circumstance, but these claims were merely repetitions of arguments already rejected by the appellate court. The court found the appeal lacked specific novelty and upheld the lower court's findings regarding the elements of attempted robbery and the absence of intoxication.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the appellate court, lacking any specific novelty or new argumentative substance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of novelty attempted robbery procedural costs espulsione di familiari indennità di dislocazione e di espatrio disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 56-628 cod. pen.
Art. 612, second comma, cod. pen.
pen., in quello di cui all'art. 612, secondo comma, cod.
Art. 62, first comma, n. 4, cod. pen.
pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 92 cod. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.
art. 92 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARAOUI MUSTAPHA nato a ROMA il 15/07/1993 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mustapha Daraoui; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ai sensi degli artt. 56-628 cod. pen., in quello di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risultano entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, infatti, i giudici di appello, sulla base dell'accertata vicenda (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), hanno correttamente ritenuto, da un lato, la sussistenza tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della tentata rapina, incluso l'elemento soggettivo doloso, non eliso dall'asserito, e comunque in alcun modo provato, stato di ubriachezza dell'imputato al momento del fatto (art. 92 cod. pen.) e, dall'altro lato, la non configurabilità della speciale tenuità del danno, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2