Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding generic mitigating circumstances and procedural conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Mondini's appeal inadmissible, rejecting his claim of a motivation defect regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court provided sufficient reasoning by citing Mondini's numerous prior convictions and his negative procedural behavior as justifications for the denial. Consequently, the appeal was dismissed, and Mondini was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In criminal appeals concerning generic mitigating circumstances, the trial court's factual assessment is unreviewable unless contradictory, provided it explicitly addresses the relevant elements under Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDINI MARCELLO nato a CITTA DELLA PIEVE il 19/03/1949 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Mondini; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del diniego una congrua motivazione, individuando quali ragioni ostative: la presenza di numerosi precedenti, anche specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nonché il suo negativo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.