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Ordinanza — n. 3140/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding generic mitigating circumstances and procedural conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Mondini's appeal inadmissible, rejecting his claim of a motivation defect regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court provided sufficient reasoning by citing Mondini's numerous prior convictions and his negative procedural behavior as justifications for the denial. Consequently, the appeal was dismissed, and Mondini was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In criminal appeals concerning generic mitigating circumstances, the trial court's factual assessment is unreviewable unless contradictory, provided it explicitly addresses the relevant elements under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility prior criminal convictions procedural conduct motivation defect Criminal Procedure Code Cassa delle ammende violazione dell'obbligo di informare

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDINI MARCELLO nato a CITTA DELLA PIEVE il 19/03/1949 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Mondini; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del diniego una congrua motivazione, individuando quali ragioni ostative: la presenza di numerosi precedenti, anche specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr.

Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nonché il suo negativo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.