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Ordinanza — n. 3139/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for missing ex officio substitution of short detention with fine request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a procedural defect regarding the substitution of a short detention sentence with a fine. The appellant argued that the lower court should have converted the penalty ex officio, but the appellate court had deemed the request lacking specificity. The court ruled that such conversion is an exceptional derogatory measure requiring a specific, motivated request from the appellant, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.; Art. 58 L. 689/1981; Art. 597, comma 5 cod. proc. pen.: The appellate judge cannot order the substitution of a short detention penalty with a pecuniary one ex officio if the appellant has not formulated a specific and motivated request in the appeal.

Parole chiave

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substitution of penalty ex officio substitution short detention penalty pecuniary penalty inadmissible appeal derogatory provision specific request requirement commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 58 della Legge n. 689 del 1981
Art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
artt. 20-bis cod. pen
Letti il ricorso, la memoria e le conclusioni proposti nell'interesse di Danilo Piras; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS DANILO nato a CARBONIA il 02/02/1979 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso, la memoria e le conclusioni proposti nell'interesse di Danilo Piras; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, cod. proc. pen. e 58 della Legge n. 689 del 1981, per mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo la Corte territoriale ritenuto priva di specificità la relativa richiesta prospettata con i motivi di gravame, laddove si sarebbe dovuto procedere ex officio al riconoscimento del suddetto beneficio, risulta manifestamente infondato, dovendosi sul punto affermare che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta)» (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2