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Ordinanza — n. 3135/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism exclusion, upholding lower court's correct application of criminal law principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to exclude specific recidivism. The appellant argued for the exclusion of infraquinquennial recidivism, while the lower court confirmed the aggravating circumstances based on established legal principles. The supreme court ruled that the appellate judges correctly applied the criteria of Article 133 of the Criminal Code to assess the defendant's persistent criminal inclination.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's evaluation of recidivism is valid when it examines the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine persistent criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism exclusion infraquinquennial recidivism Article 133 Criminal Code persistent criminal inclination appellate court review Cassation inadmissibility criminal aggravating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO (CUI 04RE25I) nato a ROMA il 29/04/1966 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Moreno Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno confermato i presupposti applicativi della suddetta aggravante, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sul punto non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 5 dell'impugnata sentenza, ove la Corte di appello ha evidenziato come la ricaduta nel reato da parte dell'odierno ricorrente risulti dimostrativa di una sua maggiore pericolosità sociale e di una sua specifica inclinazione a delinquere, nonché della inefficacia deterrente delle pene precedentemente inflittegli per i numerosi precedenti, anche specifici, di cui egli risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 20