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Ordinanza — n. 3134/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3134/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI SAFIA nato_il 02/06/1996 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Safia Cherni; considerato che i primi due motivi di ricorso (difetto di motivazione sul riconoscimetno fotorgrafico e sull'utilizzo dell'utenza telefonica) sono inammissibili in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3134/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI SAFIA nato_il 02/06/1996 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Safia Cherni; considerato che i primi due motivi di ricorso (difetto di motivazione sul riconoscimetno fotorgrafico e sull'utilizzo dell'utenza telefonica) sono inammissibili in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Parole chiave

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incapacità di lavoro distacco di lavoratori soppressione delle prestazioni licenziamento abusivo diritto alla disconnessione ricorso del personale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI SAFIA nato_il 02/06/1996 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Safia Cherni; considerato che i primi due motivi di ricorso (difetto di motivazione sul riconoscimetno fotorgrafico e sull'utilizzo dell'utenza telefonica) sono inammissibili in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); considerato che il terzo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difensivi, si è correttamente affermato che non è emrso che la ricorrente abbia avuto un ruolo marginale nella commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembr