Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper fact complaints and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Marika Mercuri inadmissible and ordered her to pay costs. The court rejected the first ground as an improper attempt to re-evaluate facts rather than citing legal violations, and dismissed the second ground as unfounded since the appellate court adequately justified its decision on generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked specific legal formulation and failed to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals alleging violations of law regarding fact-finding or the application of generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely propose alternative readings of the merits without specific legal grounds or contradict the appellate court's non-contradictory reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MERCURI MARIKA nato a ROMA il 08/11/1996 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria con la quale si chiede la riassegnazione alla sezione ordinaria proposti nell'interesse di Marika Mercuri; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché volto a prospettare doglianze in fatto che si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito e in un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (vedi per tutte:
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), e che risultano caratterizzate da evidente genericità nella loro formulazione, in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione posta dai giudici di appello a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6, ove sono stati opportunamente indicati gli elementi correttamente valorizzati come comprovanti la responsabilità dell'odierna ricorrente); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; vedi anche:
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) - deve ritenersi che i giudici di appello abbiano congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto, individuando quali ragioni ostative all'applicazione delle suddette attenuanti le artificiose modalità del fatto e l'importo non irrisorio dell'assegno oggetto di ricettazione; rilevato che nella memoria viene lamentato che il giudice avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, motivo inammissibile in quanto non proposto con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno