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Ordinanza — n. 3132/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new arguments and improper challenge of appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3132/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosa Savarese inadmissible and ordered her to pay costs. The court rejected the first ground as it relied on arguments not presented during the appellate proceedings, violating the principle that new issues cannot be raised at the cassation stage. Furthermore, the remaining grounds were dismissed because they merely reproduced arguments already contested and rejected by the appellate court with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on arguments not raised in the lower instance or if they constitute a mere reiteration of points already fully examined and rejected by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility new arguments appellate review cassation procedure reiteration of grounds motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE ROSA natcka NAPOLI il 03/08/1965 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosa Savarese; considerato che il primo motivo di ricorso (omissione di valutazione tecnica sulla effettività della falsificazione dei documenti) è basato su argomentazioni non proposte in appello ed è pertanto inammissibile, posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01); rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso (indcati come motivo I e II, identificazione della ricorrente e trattamento sanzionatorio) non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto: le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 4, 5 e 6 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difensivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); sul trattamento sanzionatorio vi è congrua motivazione alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2