Italian Court dismisses appeal claiming violation of law regarding reclassification of theft to robbery without increased penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that reclassifying theft into robbery violated legal principles. Although the appellate court upgraded the charge to robbery, it maintained the original sentence, adhering to established jurisprudence. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3, cod. proc. pen.; When appellate courts requalify a crime to a more serious one without increasing the penalty, the appeal alleging violation of law is inadmissible if the original sentencing principles remain respected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI VERUSKA nato a ROMA il 10/09/1989 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Veruska Palmieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo i giudici di appello riqualificato il fatto da furto in abitazione in quello di rapina, tornando così alla imputazione originaria, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, pur procedendo alla diversa e più grave qualificazione della vicenda ascritta all'odierno ricorrente, ha tenuto ferma la pena stabilita dal giudice di primo grado, cosicché nel caso di specie risultano pienamente rispettati i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F. Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143 - 01; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260585 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.