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Ordinanza — n. 3130/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to re-evaluate facts rather than review legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Lattanzi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different application of aggravating circumstances regarding the Postepay card and the defendant's diminished capacity. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of factual merits, which falls outside the Court's jurisdiction to review only legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.; Art. 640, secondo comma, n. 2-ter cod. pen.: Appeals challenging the factual assessment of aggravating circumstances or the existence of diminished defense capacity are inadmissible as they require a re-evaluation of the merits, which is reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal diminished defense capacity aggravating circumstances factual re-evaluation Cassazione jurisdiction permesso di demolizione modifica della licenza edilizia costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.;
Art. 640, secondo comma, n. 2-ter cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Lattanzi; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta: 1)vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI MARIA natm NAPOLI il 25/01/1975 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; u\f'`'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Lattanzi; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta: 1)vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. in luogo della circostanza aggravante dr cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (richiamata dall'art. 640,secondo comma,n.2-bis,attuale terzo comma, cod. pen.);

2) vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.;

3) vizio di motivazione per travisamento "dei fatti" in ordine alla esclusiva disponibilità della Postepay e in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., risultano tutti, oltre che manifestamente infondati, formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto tesi a prospettare una diversa lettura del merito, che fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, non essendo connotata da alcuna pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, infatti, deve ribadirsi come la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa rappresenta una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e come tale sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni logiche e giuridiche; che, in conclusione, deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, debba ritenersi sussistente la condizione di minorata difesa (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Mla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di