Ordinanza — n. 3129/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \f' Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Cristinel Mihalache; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e respinti dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3, ove si è individuato quale elemento ostativo alla concessione delle attenuanti in parola, la gravità delle modalità dell'aggressione e della violenta reazione perpetrate nei confronti delle forze dell'ordine, e si è affermata la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado); che, infatti, da un lato, deve evidenziarsi che risulta tuttora condiviso e insuperato l'insegnamento di Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 133 cod. pen; Ordinanza — n. 3129/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3, ove si è individuato quale elemento ostativo alla concessione delle attenuanti in parola, la gravità delle modalità dell'aggressione e della violenta reazione perpetrate nei confronti delle forze dell'ordine, e si è affermata la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado); che, infatti, da un lato, deve evidenziarsi che risulta tuttora condiviso e insuperato l'insegnamento di Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \f'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Cristinel Mihalache; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e respinti dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3, ove si è individuato quale elemento ostativo alla concessione delle attenuanti in parola, la gravità delle modalità dell'aggressione e della violenta reazione perpetrate nei confronti delle forze dell'ordine, e si è affermata la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado); che, infatti, da un lato, deve evidenziarsi che risulta tuttora condiviso e insuperato l'insegnamento di Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi; e, dall'altro lato, con precipuo riferimento alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis, cod. pen., giova evidenziare che:
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb