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Ordinanza — n. 3128/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal challenge terms and merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3128/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the respondent to pay court costs. The appellant challenged a lower court's finding of liability for the crime of receiving counterfeit goods, arguing procedural violations and factual errors regarding the nature of the forgery. The court rejected these claims because the arguments were improperly formulated for this stage of review and merely reproduced points already thoroughly examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; arguments merely reproducing points already examined by lower courts or touching upon matters of merit are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility receiving counterfeit goods violation of law challenge merit review prohibition court costs award contraffazione di merci procedimento per falsità eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 473 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Slim Daoued; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ritenuta l'insussistenza del reato presupposto di cui all'art. 473 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUED SLIM nato il 29/08/1985 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Af\A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Slim Daoued; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ritenuta l'insussistenza del reato presupposto di cui all'art. 473 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che volto a prospettare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, avulso dal sindacato di questa Corte, esso risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 3, ove si è sottolineato come l'assunto dell'impugnante, circa la grossolanità della contraffazione ai fini della non configurabilità del reato di ricettazione in relazione alla merce contraffatta, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte); che, ad ogni modo, la minore o maggiore "grossolanità" della contraffazione e la sua attitudine ingannatoria sono peraltro il frutto di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione posta alla base del provvedimento impugnato a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, che hanno indicato corrette ragioni di fatto e di diritto in base alle quali debba ritenersi pienamente integrato il delitto di ricettazione , sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggettivo, (si veda la già richiamata pag. 3, ove sono stati indicati i diversi elementi valorizzati ai fini di ritenere la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla circostanza che la merce nella sua disponibilità fosse provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di