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Ordinanza — n. 3126/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of manifest illogical motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to prove his subjective awareness of the illicit origin of funds received via PostePay, claiming a manifest illogical motivation. The court rejected this, stating that such a claim requires an irrefutable reconstruction of facts supported by evidence, not mere hypothetical alternatives, and found the lower court's reasoning compliant with Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal judgment is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided, and a claim of manifest illogicality requires an irrefutable reconstruction of facts based on evidence rather than hypothetical alternatives.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality subjective awareness illicit fund origin reiteration of arguments evidentiary reconstruction Cassation procedure responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.
Art. 648 c.p.
Letto il ricorso di Claudiu Blaga Paris; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Claudiu Blaga Paris; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv.
Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014
278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAGA PARIS CLAUDIU nato il 13/10/1991 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudiu Blaga Paris; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. - data la mancata prova della consapevolezza che le somme ricevute dal ricorrente sulla sua poste-pay fossero di illecita provenienza -, non è consentito in quanto teso a reiterare profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, detto motivo è altresì manifestamente infondato in quanto, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647;

Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. dando conto delle ragioni che confermavano che il ricorrente aveva la consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto; rilevato, infine, che il termine di prescrizione non risulta decorso dato che la ricettazione risulta risalente al 10 dicembre 2026, sicché il termine di prescrizione spirerà il 10 dicembre 2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5