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Ordinanza — n. 3125/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of clear proof distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court distorted evidence regarding the defendant's responsibility for misappropriation, but the court found no clear, defined object for such a distortion claim. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for challenging a judge's evaluation of probative meaning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined in the second instance or fails to clearly define the object of a presumed distortion of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration arguments distortion evidence probative meaning Code Criminal Procedure violazione delle norme sicurezza revoca disciplinare rispetto della dignità delle funzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
3-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015
Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo
Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv.
Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI VITTORIO nato a NAPOLI il 31/08/1994 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vittorio Visconti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, non è consentito in quanto reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta, invero, teso a censurare una decisione errata, perché in ipotesi fondata su una valutazione illogica del materiale probatorio, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, inoltre, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, non mass. sul punto;

Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 3-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha confermato la responsabilità prendendo in considerazione anche le dichiarazioni dell'imputato ed ha ritenuto che fosse comunque avvenuta l'interversio possessionis, come confermato ab estrinseco da quanto riferito dal testimone di polizia giudiziaria Molfino che aveva dichiarato che l'impianto di geolocalizzazione installato sull'autovettura era stato manomesso in modo tale da farla ritenere fittiziamente circolante nel Comune di Napoli, mentre la stessa si trovava in Spagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il