Ordinanza — n. 3124/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISCETTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 14/05/1973 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato di Alessandro Discetti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli, non è consentito in sede di legittimità non essendo deducibili le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; segnatamente la Corte d'appello ribadiva la capacità probatoria dell'esame tecnico sull'impronta papillare e rilevava che la conferma della responsabilità veniva confermata anche dall'assenza di qualsivoglia alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, che non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire l'ipotesi accusatoria: veniva dunque persuasivamente ritenuto che le impronte rinvenute sul frammento di guanto di lattice e sul nastro adesivo attaccato al ciclomotore fossero indicativi della responsabilità per il reato contestato in presenza di 16 punti di comparazione coincidenti pagine quattro e 5 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3124/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; segnatamente la Corte d'appello ribadiva la capacità probatoria dell'esame tecnico sull'impronta papillare e rilevava che la conferma della responsabilità veniva confermata anche dall'assenza di qualsivoglia alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, che non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire l'ipotesi accusatoria: veniva dunque persuasivamente ritenuto che le impronte rinvenute sul frammento di guanto di lattice e sul nastro adesivo attaccato al ciclomotore fossero indicativi della responsabilità per il reato contestato in presenza di 16 punti di comparazione coincidenti pagine quattro e 5 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISCETTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 14/05/1973 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato di Alessandro Discetti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli, non è consentito in sede di legittimità non essendo deducibili le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; segnatamente la Corte d'appello ribadiva la capacità probatoria dell'esame tecnico sull'impronta papillare e rilevava che la conferma della responsabilità veniva confermata anche dall'assenza di qualsivoglia alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, che non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire l'ipotesi accusatoria: veniva dunque persuasivamente ritenuto che le impronte rinvenute sul frammento di guanto di lattice e sul nastro adesivo attaccato al ciclomotore fossero indicativi della responsabilità per il reato contestato in presenza di 16 punti di comparazione coincidenti pagine quattro e 5 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d