Cassation court dismisses appeal regarding sentencing calculation and generic mitigating circumstances as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola Guarriello inadmissible, rejecting arguments concerning sentencing calculations and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant claimed the lower court's reasoning was illogical and failed to properly apply statutory provisions regarding sentencing adjustments. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that appeals challenging the congruity of the penalty are inadmissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Artt. 132 e 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the congruity of the penalty imposed by the court of first instance, as sentencing discretion is an exclusive power of the trial judge, and appeals alleging illogical reasoning regarding the calculation of sanctions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRIELLO NICOLA nato a AVELLINO il 15/10/1955 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Guarriello; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; considerato che il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena, non sono consentiti e sono, altresì,pe4 manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento in merito alla determinazione della pena, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, le pagine 7-8 della sentenza impugnata); segnatamente non si rileva nessuna illogicità o contraddizione nel calcolo della pena che con riferimento alla reclusione, prevede la pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, cui si aggiunge un aumento di sei mesi di reclusione per le sei usure accertate (un mese ad usura) e, infine, di sei mesi per le due estorsioni, giungendo alla pena finale di anni quattro mesi sei di reclusione (pagg.7 ed 8 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d