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Ordinanza — n. 3120/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to untimely objection and failure to raise specific mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3120/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the appellate judgment due to late notification and the non-recognition of statutory mitigating circumstances. The court ruled that the nullity objection was not raised in time and the mitigation claim was not properly deduced as a specific ground for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen. General nullities regarding the defendant's presence must be raised before the second-instance judgment is deliberated, and specific mitigation arguments must be explicitly deduced in the appeal to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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general nullity intermediate regime timely objection requirement mitigating circumstances appeal specific ground deduction procedural inadmissibility nullità procedurale eccezioni processuali tardive ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Luisiana Di Palma Miele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dei termini a comparire in forza della tardiva notifica del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello dell'art. 601 cod.
Art. 180 cod. proc. pen.
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 601 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Luisiana Di Palma Miele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dei termini a comparire in forza della tardiva notifica del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello dell'art. 601 cod.
art. 62-bis cod. pen
287096 - 02) che, limitatamente alla censura sulla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 133 cod. pen
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MIELE LUISIANA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luisiana Di Palma Miele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dei termini a comparire in forza della tardiva notifica del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello dell'art. 601 cod. proc. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto la violazione eccepita integra una nullità generale a regime intermedio che non è stata tempestivamente eccepita nel corso della prima di udienza di celebrazione del giudizio di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); si riafferma infatti che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02) che, limitatamente alla censura sulla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il